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Cos’è la Composizione della crisi da Sovraindebitamento e chi può accedervi

Cos’è la Composizione della crisi da Sovraindebitamento e chi può accedervi

La composizione della crisi da sovraindebitamento è una speciale procedura (in realtà sono tre) della quale possono avvalersi i soggetti che non possono essere sottoposti alle procedure concorsuali (i fallimenti e i concordati), ma sui quali gravano pesanti debiti.

Questa procedura è stata introdotta dalla L 3/2012 detta anche “legge salva suicidi”, che si occupa di trovare una soluzione alle situazioni di sovraindebitamento, tentando di risolvere lo stato di crisi attraverso l’individuazione di un accordo fra il debitore ed i suoi creditori creditore.

Il presupposto oggettivo per l'ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento, che viene definito come il perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e le risorse economiche per farvi fronte, che pone il debitore in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti.

Come di diceva all’inizio, la legge prevede tre tipologie di procedure: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione de patrimonio

Per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento detta “piano del consumatore”, l'unico soggetto previsto dalla legge è il consumatore, definito (all’art. 6, co. 2, lett. b) come "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta."

Possono invece essere ammessi alle altre due procedure:

  • gli imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti; dall'art. 1 della legge fallimento;
  • gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l'attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno;
  • le start up innovative (escluse dal fallimento dal d.l n. 179/2012);
  • gli imprenditori agricoli;
  • i soci di società di persone (art. 147 legge fallimento);
  • gli artisti e i professionisti;
  • le società di professionisti;
  • le associazioni professionali (purché tutti sottoscrivano la proposta);
  • l'erede dell'imprenditore defunto che ha accettato con beneficio d'inventario e purché sia trascorso un anno dal decesso;
  • gli enti privati che non svolgano attività commerciale.

In ogni caso il debitore non può proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento se 1) è stato sottoposto a procedure concorsuali, 2) nei cinque anni precedenti è già ricorso ad una procedura di liquidazione o di sovraindebitamento e 3) se un accordo precedente ha avuto un esito negativo (risoluzione o revoca) per condotte a lui imputabili.

Come funziona il procedimento

La legge prevede che il debitore per prima cosa debba rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi (detto OCC) a cui far verificare la propria proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti, al fine di soddisfare i creditori.

Gli OCC sono di norma dei commercialisti nominati dagli organismi costituiti presso le Camere di Commercio o gli ordini professionali (degli avvocati e dei commercialisti). A Pisa per esempio l’organismo è costituito presso la Camera di Commercio.

Nel caso in cui nella propria zona di residenza non sia costituito alcun organismo, la nomina del professionista deve essere chiesta al presidente del Tribunale.

Compito dell’OCC è quello di verificare se il debitore abbia i requisiti per accedere alla procedura e se la proposta effettuata soddisfi i requisiti di fattibilità economica e di rispetto delle norme di legge.

Entro certi limiti l’OCC può anche aiutare il debitore a redigere la proposta, ma l’OCC non deve essere considerato come un professionista di parte in quanto la legge gli assegna il ruolo di ausiliario del giudice; da ciò consegue che anche se la legge non lo richiede, è opportuno per il debitore farsi assistere da un professionista di sua fiducia.

La legge infatti riconosce al debitore una certa libertà sul contenuto, i tempi e le modalità della proposta, ma al contempo fissa dei limiti precisi a tutela dei creditori.

In linea generale la proposta avanzata dal debitore può contenere una dilazione di pagamento, uno stralcio dei crediti e la cessione di crediti futuri.

Se il patrimonio del debitore non garantisce la realizzazione concreta dell'accordo, soggetti terzi possono venire in suo aiuto conferendo beni, anche in garanzia.

Una volta che la proposta è considerata ammissibile e fattibile, questa viene portata davanti ad un giudice il quale, secondo regole procedurali differenti a seconda della procedura scelta, deciderà in autonomia sulla sua omologazione oppure convocherà i creditori del debitore affinché esprimano il loro voto.

In questo ultimo caso almeno 10 giorni prima dell'udienza i creditori devono esprimere il consenso o il dissenso all'accordo. La proposta è approvata se il consenso (silenzio assenso) è espresso dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.

Se l'accordo è raggiunto l'OCC redige una relazione sui consensi espressi e la invia ai creditori che hanno dieci giorni per contestarla. Decorso questo termine l'OCC invia la relazione al Giudice, le eventuali contestazioni, il testo dell'accordo e l'attestazione di fattibilità.

Una volta risolte le contestazioni il Giudice provvede ad omologare l'accordo e dispone in merito alla sua pubblicità.

L'accordo omologato è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data della pubblicità del deposito della proposta. I creditori successivi non possono agire esecutivamente su beni oggetto della proposta.

L'adempimento dell'accordo è eseguito sotto la vigilanza dell'OCC che ne verifica la correttezza.

Revoca e risoluzione dell'accordo

L'accordo viene revocato e cessa di avere effetti se:

  • il debitore non rispetta l’accordo o il piano;
  • emerge che durante la procedura il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori.
  • l'accordo non può essere eseguito per cause non riconducibili al debitore.

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